Sostituto processuale non può modificare il programma

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Cassazione penale, sez. III, sentenza 16/04/2018 n° 16711 - da Altalex

Il consenso alla modifica/integrazione disposta dal giudice con il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464 bis, comma secondo, c.p.p., ove prestato dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, è privo di effetti, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p.

Con l'enunciazione di questo principio di diritto la III Sezione della Corte di Cassazione (sentenza 16 febbraio - 16 aprile 2018, n. 16711) ha accolto il ricorso proposto da un imputato cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva imposto, come contenuto della prova, anche il pagamento nei confronti della parte civile, della somma di 1500 euro. Tanto, con una decisione, assunta nel corso di un'udienza, cui aveva presenziato il sostituto processuale del difensore dell'imputato: questi, sprovvisto di procura speciale, aveva insistito per l'ammissione alla prova secondo il programma originario, che non contemplava la previsione risarcitoria, rimettendosi invece al giudice per l'eventuale previsione della monetizzazione del danno.

Avverso l'ordinanza ammissiva della prova aveva interposto ricorso per cassazione per l'appunto l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo la violazione dell'art. 464 bis commi 1 e 4 c.p.p., per avere il giudice riservato la decisione in udienza, anziché disporre nel corso della stessa o in un'altra all'uopo fissata e per aver modificato il programma di trattamento, con l'aggiunta di un previsione risarcitoria originariamente non contemplata, senza acquisire il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo del procuratore speciale, attesa la non legittimazione del sostituto, e l'inefficacia, come "consenso", della determinazione di quest'ultimo di rimettersi al giudice sull'an e sul quantum del risarcimento.

Il ricorso sottolineava, altresì, l'interesse ad impugnare del ricorrente in ragione del fatto che lo stato di disoccupazione di quest'ultimo avrebbe certamente implicato la revoca della prova per inottemperanza dell'obbligo risarcitorio. La Sezione assegnataria del ricorso, mentre ha ritenuto infondata la violazione del comma I dell'art. 464 bis c.p.p., per avere il giudice esclusivamente riservato la motivazione della decisione e non la stessa decisione, ha accolto l'eccezione di violazione del comma 4, riconoscendone la fondatezza alla luce del dato normativo.

Il comma 4 – ha evidenziato la Corte – prevede, infatti, che le modifiche del programma di prova, predisposto dall'UEPE di concerto con l'imputato, possano essere disposte esclusivamente con il consenso dell'imputato; consenso che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, deve acquisirsi personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale, tale non essendo il sostituto processuale del difensore, giacché i potersi che derivano dalla procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili ex art. 102 c.p.p.
Di qui l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

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